IL GIUDICE DI PACE Sciolta la riserva che precede, fuori udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al ruolo generale 2001 al n. 99, promossa con ricorso da: Longo Antonio in qualita' di legale rappresentante della societa' A.B.A. S.r.l., in proprio - opponente - domiciliato in cancelleria; Contro il prefetto della Provincia di Sondrio - opposto - rappresentato dalla sig.ra Pansoni Serenella, in virtu' di delega in atti, oggetto: opposizione ex articoli 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso la sanzione amministrativa con verbale 19 marzo 2001, del fermo amministrativo dell'autovettura Mercedes 220 tg. BM 780 TN accessoria della sanzione pecuniaria comminata ex art. 126, comma 7, del nuovo codice della strada con verbale di accertamento n. 2072980 in pari data. Il giudice di pace atteso che all'udienza del 15 giugno 2001 dal ricorrente veniva sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 214 comma 1 e 1-bis per la manifesta illegittima disparita' di trattamento fra il destinatario dell'art. 214 comma 1 e 1-bis del C.d.S. cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta' ed il destinatario dell'art. 213, comma 6 del C.d.S. che deve solo documentare l'appartenenza a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca, misura piu' grave; che all'udienza del 9 novembre 2001 depositava formale istanza per l'eccezione sopracitata; atteso che al ricorrente necessita l'autovettura per fini aziendali concedendola in uso ai propri collaboratori e dipendenti; rilevato altresi' che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimita' costituzionale e che la stessa non si ritenga manifestamente infondata;